ricerca
categorie
OEPV – Sull’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando la ponderazione dei criteri di attribuzione dei punteggi
Sentenza Corte di Giustizia n. C-6/15 del 14/07/2016
La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 14 luglio 2016, resa nella causa C-16/15, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE su questione interpretativa rimessale dal Consiglio di Stato belga, precisa l’interpretazione e la portata dell’obbligo previsto all’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, di indicare già col bando di gara, la ponderazione dei criteri scelti per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consiglio di Stato belga, in particolare, con la questione pregiudiziale posta, ha sostanzialmente chiesto alla Corte di Giustizia “..se l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima sia sempre tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto di cui trattasi, le modalità di valutazione o le regole di ponderazione alla luce delle quali verranno valutate le offerte secondo i criteri di aggiudicazione pubblicati in tali documenti o, in mancanza di un siffatto obbligo generale, se le circostanze specifiche dell’appalto in esame possano imporre un obbligo del genere…”. E ciò, rispetto ad una vicenda sostanziale nella quale il bando, nel prevedere due “criteri di aggiudicazione” (“qualità dell’offerta” e “prezzo”), aventi identico “peso” complessivo in termini di punteggio (50/100), non menzionava espressamente le modalità di valutazione e regole di ponderazione da seguire per attribuire tali punteggi (di talchè, la commissione di gara aveva poi esaminato l’aspetto qualitativo delle offerte, sulla base della ponderazione secondo una scala “alto-sufficiente-basso”, in realtà non menzionata nel bando e quindi sostanzialmente introdotta in corso di gara).
Per rispondere alla questione oggetto del rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha dapprima ritenuto di ricostruire la portata e la “ratio” della disposizione contenuta al citato articolo 53, comma 2, anche alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza (i quali – rammenta la Corte – significano “..che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice …”: v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e a., C‑331/04, EU:C:2005:718, punto 22, nonché del 24 maggio 2016, MT Højgaard e Züblin, C‑396/14, EU:C:2016:347, punto 37 e giurisprudenza ivi citata); e ciò, riaffermando i seguenti principi: i) l’oggetto e i criteri di attribuzione degli appalti pubblici devono essere chiaramente definiti fin dalla fase dell’avvio della procedura di aggiudicazione di questi ultimi (sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 56); ii) un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 31); iii) un’amministrazione aggiudicatrice deve attenersi alla stessa interpretazione dei criteri di aggiudicazione durante tutta la procedura (sentenza del 18 ottobre 2001, SIAC Construction, C‑19/00, EU:C:2001:553, punto 43 e giurisprudenza ivi citata); iv) un’amministrazione aggiudicatrice non può, in via di principio, applicare regole di ponderazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2008, Lianakis e a., C‑532/06, EU:C:2008:40, punti 38 e 42); v) sussiste comunque la possibilità per un’amministrazione aggiudicatrice di determinare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, coefficienti di ponderazione dei sottocriteri corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti, allorchè sono rispettate tre condizioni, “..vale a dire, in primo luogo, che tale determinazione ex post non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, in secondo luogo, che essa non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare tale preparazione e, in terzo luogo, che essa non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possano avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno degli offerenti (v. sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)…”.
Passando poi alla specifica questione rimessale, la Corte ha ritenuto che tuttavia “..né l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 né un’altra disposizione di quest’ultima prevedono un obbligo a carico dell’amministrazione aggiudicatrice di portare a conoscenza dei potenziali offerenti, mediante pubblicazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, le modalità di valutazione da essa applicate al fine di esaminare e di classificare concretamente le offerte secondo i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa precedentemente fissati nella documentazione attinente all’appalto di cui trattasi…”; e, correlativamente, che un “..tale obbligo generale non risulta nemmeno dalla giurisprudenza della Corte…”, avendo al contrario la Corte stessa affermato il principio per cui “..un comitato di valutazione deve poter disporre di una certa libertà nell’esecuzione del suo compito e, pertanto, può, senza modificare i criteri di aggiudicazione dell’appalto stabiliti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, strutturare il proprio lavoro di esame e di analisi delle offerte presentate (v. sentenza del 21 luglio 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:512, punto 35)…”, fermo restando che “..la definizione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del metodo di valutazione dopo la pubblicazione del bando di gara o del capitolato d’oneri non può avere l’effetto di modificare i criteri di aggiudicazione né la loro ponderazione relativa..”.
Dall’insieme delle considerazioni sopra sintetizzate, la Corte di Giustizia Europea ha quindi risolto la questione pregiudiziale sottopostale, dichiarando che “..l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa…”.
Avvocato Valentina Magnano S.Lio
autori
in evidenza
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 dello scorso 8 settembre 2016, per entrare in vigore dal successivo 23 settembre, il decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio
Sentenza T.A.R. Marche - Ancona n. 530 del 23/09/2016
Aggiudicazione, col criterio del prezzo più basso, degli appalti siciliani di lavori “sotto-soglia” e non trasfrontalieri ex art. 1 della Legge regionale n.19/2015.
del 07/03/2016

