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Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio
Sentenza T.A.R. Marche - Ancona n. 530 del 23/09/2016
Non è sanabile mediante “soccorso istruttorio” ex art.38, comma 2-bis del decreto legislativo n.163/2006 (introdotto dal D.L. n.90/2014), la dichiarazione reticente resa in sede di gara dal concorrente il quale abbia omesso di menzionare alcune sentenze di condanna, rilevanti ai fini della valutazione sulla moralità professionale dell’impresa, ai sensi del medesimo art.38, comma 1, lettera c).
In tal senso si esprime il TAR Marche – Ancona con la decisione n. 530 del 23 settembre 2016, qui segnalata, nella quale si rileva in particolare come, “..pur registrandosi pronunce di segno favorevole all’estensione del soccorso istruttorio (vedasi, ad esempio, TAR Lazio, n. 798/2016, relativa però ad una vicenda peculiare)..”, l’orientamento maggioritario in materia, al quale il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire, si pone piuttosto “…in continuità con la giurisprudenza precedente, negando la possibilità di sanare le carenze delle dichiarazioni “reticenti” (si vedano in tale senso TAR Lazio, n. 7586/2016, TAR Lombardia, Milano, n. 1624/2016, Cons. Stato, n. 834/2016). Questo perché, come statuito ad esempio nella citata sentenza n. 1624/2016 del TAR Lombardia, nemmeno il diritto comunitario impone alle stazioni appaltanti di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare all’esclusione dell’offerente (CGUE, sentenza 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13).
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Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 dello scorso 8 settembre 2016, per entrare in vigore dal successivo 23 settembre, il decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
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del 07/03/2016

