Aggiudicazione, col criterio del prezzo più basso, degli appalti siciliani di lavori “sotto-soglia” e non trasfrontalieri ex art. 1 della Legge regionale n.19/2015.

del 07/03/2016

Published On: 29 Novembre 2024|Categories: Normativa|

L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, con la nota circolare dell’1 marzo 2016 n. 38006/DRT di protocollo, avente ad oggetto “L.R. 10 luglio 2015 n. 14 – Ulteriore applicazione per effetto della legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. milleproroghe 2016)”, ha chiarito come, per effetto del differimento al 31 luglio 2016 del termine previsto all’articolo 253 del decreto legislativo n. 163/2006, disposto dal c.d. “decreto milleproroghe” 2016 (cfr. articolo 7, comma 2, lettera b-bis) del d.l. n.2010/2015, convertito con legge del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla GURI  n.47 del 26 febbraio 2016), devono ritenersi ancora applicabili per la Regione Siciliana le disposizioni contenute ai commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.

Tale disposizione ha previsto che “1. Fino al termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti: “6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta. 6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.”.

L’Assessorato regionale ha in tal modo dato atto del superamento delle diverse indicazioni fornite con la precedente nota circolare del 29 gennaio 2016 n. 16008/DRT di protocollo circa la “reviviscenza” dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011, nel suo testo originario, in ragione della scadenza del termine originariamente previsto dall’articolo 253 del citato decreto legislativo n.163/2006 (ed a quella data non ancora prorogato dal legislatore statale).

Al riguardo, si segnala altresì l’atto di indirizzo assessoriale dello scorso 17 dicembre 2015 (nota n. 1118674/DRT di protocollo) il quale – integrando ed in parte modificando le indicazioni già fornite con la circolare del 31 luglio 2015 n. 55468/DRT di protocollo – reca importanti “chiarimenti” in merito alle operazioni di taglio delle ali e determinazione della soglia di anomalia per l’aggiudicazione degli appalti di cui alla legge regionale n.14/2015.

 

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