ricerca
categorie
E’ un obbligo scorrere la graduatoria?
sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 4349 del 15/05/2012
Non sussiste l’obbligo della p.a. di coprire, mediante scorrimento della graduatoria, il posto rimasto vacante in organico in seguito all’espletamento di un pubblico concorso, godendo essa di ampia discrezionalità nella scelta di assumere o meno nuovi dipendenti.
1. Pubblico impiego – Costituzione del rapporto – Concorso – Riservato – Ammissibilità – Presupposti necessari – Ratio della disciplina – Conclusioni
2. Concorso pubblico – Graduatoria – Scorrimento – Obbligo della p.A. – Insussistenza – Ragioni
3. Pubblico impiego – Costituzione del rapporto – Concorso – Vincitori – Assunzioni – Discrezionalità della p.A. – Sussistenza – Ragioni
1. Il principio del concorso pubblico non può essere derogato quando le mansioni proprie dei posti da coprire richiedano esperienze professionali suscettibili di essere acquisite anche presso strutture diverse da quelle appartenenti all’ente che bandisce il concorso. In altri termini, il concorso riservato è ammissibile solo quando si debbano affidare compiti di specificità tale da richiedere un apposito addestramento fornito soltanto da quell’Amministrazione, o acquisito grazie allo svolgimento delle stesse mansioni per un periodo di una durata valutabile come equipollente (1). Le deroghe al principio del concorso pubblico possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (2).
(1) Cons. Stato, sez. V, 12-7-2010 n. 4475.
(2) Corte Costituzionale 10-11-2011 n. 299 (la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ritiene illegittimi i concorsi interni, afferma che possono esservi deroghe in casi eccezionali, per assicurare il buon andamento dell’Amministrazione , proprio al fine di conservare le specifiche professionalità acquisite).
2. Nel vigente ordinamento non esiste alcuna norma che riconosca direttamente agli idonei dei concorsi il diritto di venir immessi in ruolo per il conferimento dei posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori ovvero medio tempore resisi disponibili in pianta organica; il c.d. scorrimento della graduatoria rappresenta, infatti, una facoltà eccezionale, e non un obbligo dell’Amministrazione, presupponendo esso scorrimento medesimo la valutazione discrezionale dell’interesse concreto e riconosciuto dell’Amministrazione a procedere alla copertura del posto vacante in organico, e gli stessi caratteri assume la relativa azione amministrativa quanto alla individuazione e specificazione della data di copertura del posto vacante, che resta affidata alla sua discrezionalità, ancorché sottoposta a sindacato giurisdizionale sotto gli ordinari profili di legittimità (3).
(3) Cons. Stato, sez. III, 3-10-2011 n. 5426.
3. L’assunzione di vincitori di concorsi pubblici rientra nella potestà organizzatoria della p.A., che ben può paralizzare l’assunzione o anche annullare una procedura di reclutamento (4); appartiene alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l’inserimento di un vincitore di pubblico concorso, o di idoneo tra il personale in attività di servizio (5). Se, però, i vincitori di un concorso pubblico non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, la loro posizione di interesse legittimo può essere paralizzata da fatti sopravvenuti di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, che inducano la p.A., se del caso, anche ad annullare la procedura stessa, salvo il controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate (6).
(4) Cons. Stato, sez. V, 19-3-2001 n. 1632.
(5) T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5-10-2004 n. 10170; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29-9-2009 n. 9303.
(6) Cons. Stato, sez. III, 7-12-2010 n. 2161.
autori
in evidenza
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 dello scorso 8 settembre 2016, per entrare in vigore dal successivo 23 settembre, il decreto legislativo del 19 agosto 2016 n.175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Dichiarazioni reticenti sui requisiti morali e soccorso istruttorio
Sentenza T.A.R. Marche - Ancona n. 530 del 23/09/2016
Aggiudicazione, col criterio del prezzo più basso, degli appalti siciliani di lavori “sotto-soglia” e non trasfrontalieri ex art. 1 della Legge regionale n.19/2015.
del 07/03/2016

